IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili; Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», e in particolare: l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo; l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi del predetto art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016; Ritenuto necessario provvedere alla ripartizione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2019, mantenendo ferme le altre previsioni del surrichiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, di ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 ed in particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa 3553 «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», una disponibilita' per l'anno 2019, pari a 56.100.000 di euro; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; Considerato che la delega ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per le persone con disabilita' non e' stata attribuita; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 7 novembre 2019; Decreta: Art. 1 Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare per l'annualita' 2019 1. Le risorse assegnate al Fondo per l'anno 2019, pari ad euro 56.100.000, sono attribuite alle regioni, per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2016. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i piu' recenti dati Istat sulla popolazione residente. 2. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A.