IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                             su proposta 
 
                       DEL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce  la
connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4,
che ne definisce le modalita' di accertamento; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il  diritto
al lavoro dei disabili»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le
persone disabili; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle  persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia  ai  sensi  della  legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e  in
particolare, l'art. 3, che definisce i principi  generali,  e  l'art.
19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa'; 
  Vista la legge 22 giugno 2016, n.  112,  recante  «Disposizioni  in
materia di assistenza in favore delle persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno familiare», e in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza  alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare; 
    l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4,  lettera
d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che stabilisce che
l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a  carico  del
Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con
decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  della
salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281.  Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro  delegato  per  la  famiglia  e  le  disabilita'  provvedono
annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo; 
    l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia
e delle finanze, del 23 novembre 2016, adottato ai sensi del predetto
art. 3, comma 2, della legge n. 112 del 2016; 
  Ritenuto necessario provvedere  alla  ripartizione  del  Fondo  per
l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del  sostegno
familiare per l'annualita' 2019, mantenendo ferme le altre previsioni
del surrichiamato decreto ministeriale del 23 novembre 2016; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2018, di ripartizione  in  capitoli  delle  unita'  di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'esercizio finanziario 2019  e  per  il  triennio  2019-2021  ed  in
particolare la tabella 4, che ha assegnato al capitolo di spesa  3553
«Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive  del
sostegno familiare», una  disponibilita'  per  l'anno  2019,  pari  a
56.100.000 di euro; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Sistema  informativo  dell'offerta  dei  servizi
sociali, di cui  all'art.  24,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  Considerato che la delega ad esercitare le funzioni  attribuite  al
Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche per  le
persone con disabilita' non e' stata attribuita; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  espressa  nella  seduta  del  7
novembre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del
              sostegno familiare per l'annualita' 2019 
 
  1. Le risorse assegnate al Fondo per  l'anno  2019,  pari  ad  euro
56.100.000, sono attribuite alle regioni,  per  gli  interventi  e  i
servizi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 novembre  2016.
A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella
1, che costituisce parte integrante del presente  decreto,  calcolata
sulla base della quota di popolazione regionale nella  fascia  d'eta'
18-64 anni, secondo i  piu'  recenti  dati  Istat  sulla  popolazione
residente. 
  2. Le regioni procedono al successivo trasferimento  delle  risorse
spettanti agli ambiti territoriali,  secondo  quanto  previsto  nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle  regioni  da  parte  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali.   L'erogazione   agli   ambiti
territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali  entro  trenta  giorni  dall'effettivo  trasferimento   delle
risorse secondo le modalita' di cui all'allegato A.